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Ordinanza sindacale n. 28 del 18 Giugno 2021 dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

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Disposizioni in ordine alla cura e manutenzione del verde privato con esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia cortili, vasi, fioriere, siepi, giardini, fossi, canali di scolo e terreni incolti.

Data:

22 Giugno 2021

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Descrizione

IL SINDACO

ORDINA

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, richiamati nelle premesse;

1. Alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di giardini, aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, proprietari di cortili, ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo, alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali, e di mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse.

2. Alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente alla fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito lungo le strade comunali. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada per l’esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.

3. Ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:

mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada e non occultare la visibilità della
stessa;
tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria.

Ultimo aggiornamento: 04/10/2023, 10:44

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