SI RENDE NOTO lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno e fino al 30 settembre 2025, salvo proroga;
SI RICHIAMANO i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:
-
- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino a 100 m da essi, nonché nei pascoli;
- DIVIETO di compiere attività pericolose nei boschi e nei pascoli, quali uso di motori, fornelli, fiamme libere, gettare mozziconi, sostare con veicoli su sterrato ecc.;
- DIVIETO di accensione fuochi d’artificio, lancio di razzi, mongolfiere con fiamma libera a meno di 1 km da superfici boscate, salvo deroghe comunali con misure antincendio.
Durante il periodo di massima pericolosità si dispone che:
- le autorità ferroviarie e stradali creino fasce di rispetto di 10 m prive di vegetazione o trattate;
- i comandi militari adottino misure preventive;
- i proprietari boschivi effettuino decespugliamento perimetrale;
- i concessionari di GPL/gasolio mantengano 6 m di area libera attorno ai serbatoi.
SI RICHIAMA inoltre l’art. 75 del Reg. Reg.le 28/09/2017 n. 3 per ulteriori obblighi, incluso quello per i proprietari frontisti di strade vicine a boschi di eliminare fonti d’innesco;