Descrizione
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
IL SINDACO
VISTE le ordinanze a firma del Presidente della Regione Campania n° 23 del 25/03/2020 ad oggetto Proroga delle misure urgenti di prevenzione e n° 24 del 25/03/2020 ad oggetto disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Proroga dell’efficacia
COMUNICA ALLA CITTADINANZA TUTTA
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE:
con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e FINO AL 14 APRILE 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il DIVIETO DI USCIRE DALLA ABITAZIONE, OVVERO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA NELLA QUALE CI SI TROVI, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute;
è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.;
la trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento - contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate - e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
Come da chiarimento n° 11 del 26/03/2020 l’obbligo di spostamenti temporanei ed individuali non è riferito:
alle squadre di lavoro, per le attività consentite;
agli operatori impegnati, per conto dei Comuni e Piani sociali di zona e/o per gli enti del terzo settore, nell’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli, nonché nelle attività di volontariato per l’aiuto alimentare o farmaceutico.
Con riferimento all’ordinanza n.14 del 12 marzo 2020:
l’efficacia dell’ordinanza n.14 del 12 marzo 2020 (“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”) è prorogata fino al 14 aprile 2020.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’ordinanza a firma del Presidente della Regione Campania:
- n° 23 del 25/03/2020;
- n° 24 del 25/03/2020;
- n° 14 del 12 marzo 2020.
SI CONTINUA A FARA APPELLO AL SENSO CIVICO ED AL SENSO DI AUTO- RESPONSABILITA’ E PERTANTO SI RACCOMANDA L’INTERA CITTADINANZA: A LIMITARE QUALSIASI SPOSTAMENTO SOLO PER QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIO
Il Sindaco
f.t.o. Paolo Imparato