Descrizione
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
IL SINDACO
VISTA l’ordinanza a firma del Presidente della Regione Campania n° 37 del 22 aprile 2020
COMUNICA ALLA CITTADINANZA TUTTA CHE SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE:
CON DECORRENZA DAL 27 APRILE 2020 E FINO AL 3 MAGGIO 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020:
SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ E I SERVIZI DI:
PUB, GASTRONOMIE, RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE DALLE ORE 16,00
ALLE ORE 22,00, ii. BAR E PASTICCERIE DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00;
PER TUTTI CON LA SOLA MODALITÀ DI PRENOTAZIONE TELEFONICA OVVERO ON-LINE E CONSEGNA A DOMICILIO E NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;
SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTA, CARTONE, CARTOLERIA E LIBRI, ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 8,00 ALLE
ORE 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.
E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A all’ordinanza 37/2020;
Su tutto il territorio regionale
- POMERIGGIO DEL 25 APRILE 2020
- INTERA GIORNATA DEL 26 APRILE 2020
- INTERA GIORNATA DEL 1 MAGGIO 2020
È FATTO OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 10 APRILE 2020
sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
Per ulteriori dettagli si rimanda:
- Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020
- Allegato sub A misure di sicurezza e precauzionali.
Il Sindaco
F.to Paolo IMPARATO