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Emergenza covid-19. Ordinanze regionali n. 41 e 42 su rientri, obbligo mascherine, consegne a domicilio e attività motoria

Dettagli della notizia

Ordinanza Campania: Arrivi da fuori obbligo di isolamento 14 gg, spostamenti limitati, uso mascherine, attività motoria con distanziamento, ristoranti con prenotazione. Sanzioni per violazioni.

Data:

03 Maggio 2020

Tempo di lettura:

Descrizione

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19

IL SINDACO

VISTE l’ordinanza a firma del Presidente della Regione Campania n°41 del 01/05/2020 e n°42 del 02/05/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

COMUNICA ALLA CITTADINANZA TUTTA CHE CON DECORRENZA DAL 4 MAGGIO 2020 E FINO AL 10 MAGGIO 2020, FERME RESTANDO LE MISURE STATALI E REGIONALI VIGENTI, SUL TERRITORIO REGIONALE SI OSSERVANO LE SEGUENTI ULTERIORI DISPOSIZIONI:

A TUTTI I SOGGETTI PROVENIENTI DALLE ALTRE REGIONI D'ITALIA O DALL'ESTERO, CHE FARANNO INGRESSO NEL TERRITORIO REGIONALE, È FATTO OBBLIGO, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

  • di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
  • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;
  • di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  • in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta per ogni conseguente determinazione.

Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall'estero - ove consentito dalle vigenti disposizioni statali - che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E’ FATTO OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE NELLE AREE PUBBLICHE ED APERTE AL PUBBLICO DEL TERRITORIO REGIONALE.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché' i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.

E' CONSENTITA L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARTA, CARTONE, CARTOLERIE, LIBRERIE ED ESERCIZI SIMILARI SENZA I LIMITI DI ORARIO introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e salvo l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all'Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data.

CON DECORRENZA DAL 4 MAGGIO 2020 E FINO AL 17 MAGGIO 2020:

E' CONSENTITO SVOLGERE INDIVIDUALMENTE ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO, OVE COMPATIBILE CON L'USO OBBLIGATORIO DELLA

MASCHERINA, IN FORMA INDIVIDUALE, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque CON

OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO DI ALMENO 2 METRI DA OGNI ALTRA PERSONA - SALVO CHE SI TRATTI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO CONVIVENTE, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.

DALLE ORE 6,00 ALLE ORE 8,30, È CONSENTITO, NELLE AREE PUBBLICHE ED APERTE AL PUBBLICO, SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA – IVI COMPRESA CORSA, FOOTING O JOGGING - NEI LIMITI CONSENTITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI STATALI, IN FORMA TASSATIVAMENTE INDIVIDUALE, SENZA OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, MA CON OBBLIGO DI PORTARLA CON SÉ E DI INDOSSARLA NEL CASO IN CUI CI SI TROVI IN PROSSIMITÀ DI ALTRE PERSONE.

SONO CONSENTITE, SENZA I LIMITI DI ORARIO previsti dall'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e SENZA LIMITAZIONI DI CONSEGNA AL DI FUORI DEL TENITORIO COMUNALE, LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE, PIZZERIE), CON LA SOLA MODALITÀ DI PRENOTAZIONE TELEFONICA OVVERO ON LINE E CONSEGNA A DOMICILIO, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020.
È ALTRESÌ CONSENTITA, DA PARTE DEI MEDESIMI ESERCIZI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, LA VENDITA CON ASPORTO, CON DIVIETO DI CONSUMARE I PRODOTTI ALL'INTERNO DEI LOCALI E NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI STESSI e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:
che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;
che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;
che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché' attività di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Resta fermo l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza adottate in sede nazionale nonché le misure di cui al documento Allegato 1 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, in quanto compatibili con riferimento alle attività da svolgere. Le disposizioni di cui al menzionato documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le attività produttive consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni).

Per ulteriori dettagli si rimanda:

all’Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 ed all’allegato Misure precauzionali relative all'attività di trasporto pubblico
all’Ordinanza n. 42 del 02/05/2020

Il Sindaco 

F.to Paolo IMPARATO  

Ultimo aggiornamento: 04/10/2023, 16:35

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