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Emergenza covid-19. Dal 4 Maggio parte la fase 2-sintesi delle principali misure-DPCM 26 Aprile 2020

Dettagli della notizia

Comunicazione misure COVID-19 Fase 2: Spostamenti per lavoro, salute, congiunti. Mascherine obbligatorie, distanziamento. Attività sospese, cerimonie limitate.

Data:

03 Maggio 2020

Tempo di lettura:

Descrizione

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19

IL SINDACO

VISTO il DPCM 26 APRILE 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

COMUNICA ALLA CITTADINANZA CHE DAL 4 MAGGIO 2020 PARTE LA FASE 2

DI SEGUITO LA SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE

SPOSTAMENTI

CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE E SI CONSIDERANO NECESSARI GLI SPOSTAMENTI PER INCONTRARE CONGIUNTI (NO AMICI) purché venga rispettato il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO e il DISTANZIAMENTO interpersonale di almeno 1 METRO e VENGANO UTILIZZATE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE;

DIVIETO DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI, CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI O PRIVATI, IN UNA REGIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA IN CUI ATTUALMENTE SI TROVANO, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio dico curante;

È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI; È FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE o dimora fuori dai casi di stretta necessità; ⛛È FATTO OBBLIGO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DI USARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE NEI LUOGHI CHIUSI ACCESSIBILI AL PUBBLICO, INCLUSI I MEZZI DI TRASPORTO E COMUNQUE IN TUTTE LE OCCASIONI IN CUI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE CONTINUATIVAMENTE IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi sono fornite a mezzo auto-dichiarazione. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione (tesserino o simili).

ATTIVITÀ MOTORIE

  • L’ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE E AI GIARDINI PUBBLICI È CONDIZIONATO AL RIGOROSO RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO NONCHÉ DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI 1 METRO;
  • ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA, SOLO IN FORMA INDIVIDUALE ovvero con accompagnatore per minori e persone non autosufficienti, PURCHÉ NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA E DI ALMENO 1 METRO PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ;
  • SONO SOSPESE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA CON LA PRESENZA DI PUBBLICO, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, QUALI, A TITOLO D’ESEMPIO, FESTE PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE;
  • SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI RICREATIVI;
  • MESSE E FUNERALI
  • SONO SOSPESE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE;
  • SONO CONSENTITE LE CERIMONIE FUNEBRI CON L’ESCLUSIVA PARTECIPAZIONE DI CONGIUNTI E, COMUNQUE, FINO A UN MASSIMO DI 15 PERSONE, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

MUSEI & MOSTRE

SONO SOSPESI I SERVIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

SCUOLA

SONO SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione;

sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

ATTIVITÀ COMMERCIALI – SERVIZI ALLA PERSONA

SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

SONO CHIUSI, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, I MERCATI, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI.

RESTANO APERTE LE EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE, LE PARAFARMACIE. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RESTA CONSENTITA LA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, NONCHÉ LA RISTORAZIONE CON ASPORTO fermo restando l’obbligo di  rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

SONO CHIUSI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, POSTI ALL’INTERNO

DELLE STAZIONI FERROVIARIE E LACUSTRI, NONCHÉ NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA (FRA CUI PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI) DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 2;

gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

RESTANO GARANTITI, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI,

ASSICURATIVI NONCHÉ L’ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE

AGRO-ALIMENTARE COMPRESE LE FILIERE CHE NE FORNISCONO BENI E SERVIZI;

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO 3.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le disposizioni si applicano DALLA DATA DEL 4 MAGGIO 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 E SONO EFFICACI FINO AL 17 MAGGIO 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

SE AMI L'ITALIA MANTIENI LE DISTANZE

Per ulteriori dettagli si rimanda:

DPCM 26 aprile 2020
Allegato n. 1 attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità consentite
Allegato n. 2 servizi alla persona consentiti
Allegato n. 3 attività produttive industriali e commerciali Codici ATECO consentiti
Allegato n. 4 misure di prevenzione igienico sanitarie
Allegato n. 5 applicazione delle misure per gli esercizi commerciali
Allegato n. 6 misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali
Allegato n. 7 protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri
Allegato n. 8 protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato n. 9 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 – settore trasporti
Allegato n. 10 Principi per il monitoraggio del rischio sanitario

Il Sindaco 
F.to Paolo IMPARATO

Allegati

Comunicazione DPCM 26042020
Data pubblicazione
11/08/2023
File
pdf (135.41 KB)
Allegato N. 2 Servizi Alla Persona Consentiti
Data pubblicazione
11/08/2023
File
pdf (179.68 KB)
Allegato N. 4 Misure Di Prevenzione Igienico Sanitarie
Data pubblicazione
11/08/2023
File
pdf (302.47 KB)
Allegato N. 5 Applicazione Delle Misure Per Gli Esercizi Commerciali
Data pubblicazione
11/08/2023
File
pdf (327.26 KB)
Allegato N. 10 Principi Per Il Monitoraggio Del Rischio Sanitario
Data pubblicazione
11/08/2023
File
pdf (741 KB)
DPCM 26042020
Data pubblicazione
11/08/2023
File
pdf (11.66 MB)

Ultimo aggiornamento: 04/10/2023, 16:39

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