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Emergenza covid-19. Chiarimento attivita’ di coltivazione, cura degli orti e tutela animali da cortile

Dettagli della notizia

Il Sindaco comunica che le attività agricole, cura di giardini e animali da cortile sono consentite con restrizioni, rispettando norme di distanziamento. Dettagli su link fornito.

Data:

20 Aprile 2020

Tempo di lettura:

Descrizione

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19

IL SINDACO

VISTO il DPCM 10 aprile 2020

VISTE le F.A.Q. al Decreto #IoRestoaCasa aggiornate al 18 aprile 2020 con particolare riferimento alla sezione: AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA

VISTO il chiarimento della Regione Campania N. 20 DEL 20 APRILE 2020 all’ordinanza N. 23 del 25 MARZO 2020 – ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE, CURA DEGLI ORTI E TUTELA ANIMALI DA CORTILE

COMUNICA ALLA CITTADINANZA TUTTA

che il DPCM 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell'allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio.

TRA LE ATTIVITÀ CONSENTITE RIENTRANO ANCHE LA CURA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI E DEL PAESAGGIO AGRARIO E RURALE.

Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

E’ CONSENTITA, ALTRESÌ, LA COLTIVAZIONE DEL TERRENO PER USO AGRICOLO E L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA PRODUZIONE PER AUTOCONSUMO RIENTRANDO LE STESSE NEL CODICE ATECO “0.1.”

E SONO QUINDI CONSENTITE, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Analogamente il chiarimento regionale precisa che:

1)  LE ATTIVITÀ AGRICOLE NON RISULTANO VIETATE DALLE DISPOSIZIONI STATALI VIGENTI (di cui, attualmente, al DPCM 10 aprile 2020) e che LE ATTIVITÀ DI CURA DEGLI ORTI E PODERI, ANCHE PER AUTOPRODUZIONE, E DEGLI ANIMALI DA CORTILE SONO FINALIZZATE A SCONGIURARNE IL DEPERIMENTO E PERTANTO NECESSITATE, GLI SPOSTAMENTI FINALIZZATI ALLE DETTE ATTIVITÀ RISULTANO CONSENTITI SUL TERRITORIO REGIONALE.

Ai sensi di quanto disposto dalle ordinanze indicate in epigrafe con riferimento a tutti gli spostamenti consentiti

È PERALTRO RICHIESTO CHE GLI SPOSTAMENTI SIANO EFFETTUATI IN FORMA INDIVIDUALE (SALVO CHE SI TRATTI DI SOGGETTI APPARTENENTI AL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE) E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL’ESPLETAMENTO DI DETTE ATTIVITÀ, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E DELLE CONNESSE PRECAUZIONI OBBLIGATORIE PER QUANTI SONO IN CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO.

Per ulteriori dettagli si rimanda:

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
chiarimento della Regione Campania n. 20 del 20 aprile 2020 all’ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020.

Il Sindaco 
F.to Paolo Imparato

Ultimo aggiornamento: 05/10/2023, 10:00

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