AVVISI

1 Giugno 2023

MISURE DI CONTROLLO DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

Il Presidente della Regione Campania Con ordinanza numero 1 del 26 maggio 2023, ha istituito una zona infetta da peste suina in alcuni comuni della Campania, tra i quali risulta ricadere anche il Comune di Padula.
Nelle zone infette è fatto obbligo di attuazione con urgenza delle misure previste dall’ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n.2/2023, che in sintesi si elencano: con riferimento ai suini selvatici:

  1. Suidi Selvatici
    1. Nei Comuni ricadenti nella Zona infetta con riferimento ai suini selvatici, si attua quanto segue:
    1.1 installazione della segnaletica in ingresso alle zone stesse, sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all’uomo);
    1.2 ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle aree più perimetrali delle zone di cui al comma 1 e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2023, nonché alle relative linee guida. La segnalazione va fatta tramite il numero verde regionale 800232525; tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n. 1069/09 e nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
    1.3 obbligo di segnalazione di eventuali cinghiali moribondi al Servizio Veterinario dell’ASL Salerno ai numeri 0819212029 e 0819360176;
    1.4 divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
    1.5 raccomandazione di disinfezione delle scarpe all’uscita dalle aree agricole e naturali;
    1.6 obbligo di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti a fine di inibirne l’accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti;
    1.7 è vietata l’attività di caccia di qualsiasi forma, metodo, e tipologia
    1.8 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
    1.9 divieto delle attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico, ricreative e sportive di qualsiasi genere; queste attività nelle zone di restrizione possono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali previo parere dell’autorità competente locale (ACL) previa comunicazione al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza;
    1.10 divieto dell’utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta; questi materiali potranno essere è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, che escluda il contatto con i suini; tali materiali potranno essere destinati, all’utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini;
    1.11 allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal piano di cui all’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario PSA n 2/2023, elaborato per i territori interessati dall’infezione. Le procedure per la cattura e l’abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti;
    1.12 costruzione o rafforzamento di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o gestione di punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, a fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici; tali strutture saranno istallate previo parere della Struttura Commissariale e del Centro di riferimento nazionale Pestivirus (CEREP);
    1.12 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non finalizzata all’abbattimento immediato degli stessi;
    1.13 divieto di raccolta dei funghi, tartufi, asparagi ed altri prodotti agresticon riferimento ai suini domestici si è obbligati:
    1. A censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare
    immediatamente la Banca dati Nazionale (BDN) con tutte le informazioni aziendali e anagrafe
    animali
    2 è fatto divieto la movimentazione al di fuori della zona infetta di suini se non finalizzata all’abbattimento immediato degli stessi; 3 è fatto divieto la movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini abbattuti in zona infetta, salvo deroga motivata e regolata;
    4 eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall’ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023;

Per ulteriori informazioni si rimanda alle FAQ presenti sul sito web del Ministero della Salute raggiungibile al link:

https://www.salute.gov.it/portale/pesteSuinaAfricana/dettaglioFaqPSA.jsp?lingua=italiano&id=284

 

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